(tratto da “La radice d’Oriente del Continente attorno al Mare)
Il divorzio in Egitto
Presso gli Egizi il matrimonio si configurava come un contratto fra i coniugi che contemplava il principio dell’obbligazione reciproca: pertanto, semplicemente, un coniuge poteva ripudiare l’altro. Tuttavia, a limitare l’abuso del ripudio, intervenivano le clausole contrattuali del matrimonio che potevano prevedere pene pecuniarie molto severe per l’attore della richiesta di divorzio. Il matrimonio si configurava come un atto privato, che non aveva bisogno di conferme delle istituzioni civili o religiose; era una sorta di contratto fra i due coniugi, veri accordi fra uguali. Il matrimonio era monogamico, nel senso che la moglie legittima era solo una; era tuttavia possibile che il marito avesse una o più concubine. Si può pertanto ritenere che fra le regole «contrattuali» potevano essere previste clausole riguardanti anche il concubinato.

Il divorzio nel Codice di Hammurabi
“Qualora un uomo litighi con la moglie e dica: «non sei adatta a me», vanno presentate le ragioni della sua manchevolezza; se ella non è colpevole e non c’è alcun torto da parte sua, ma egli la lascia e la trascura, allora nessuna colpa si lega a questa donna ed ella prenderà la sua dote e tornerà alla casa di suo padre.” (art. 142).
“Qualora un uomo desidera separarsi da una moglie che non gli ha partorito figli, le darà il valore del suo denaro d’acquisto e la dote che ella portò dalla casa di suo padre e la lascerà andare” (art. 138).
“Qualora un uomo desidera separarsi da una moglie o da una donna che gli ha partorito dei figli, egli restituirà alla moglie la sua dote ed una parte dell’usufrutto del campo, del giardino e delle proprietà, in modo che ella possa prendersi cura dei figli; quando ella avrà fatto crescere i figli, una porzione di tutto ciò che è dato ai figli, pari a quanto dato ad ognuno di loro, sarà dato a lei; ella allora potrà sposare l’uomo del suo cuore” (art. 137).
“Qualora un uomo litighi con la moglie e dica: «non sei adatta a me», vanno presentate le ragioni della sua manchevolezza; se ella non è innocente, ma lascia il marito, trascurandolo e rovinando la sua casa, questa donna sarà gettata nell’acqua” (art. 143). “Tuttavia, questa donna, dichiarata colpevole in giudizio, potrà essere perdonata dal marito, che potrà offrirle il rilascio ed ella potrà andare per la sua strada ed egli non le darà alcunché come dono di rilascio; se suo marito non desidera rilasciarla, ella rimarrà come serva nella casa di suo marito, che potrà prendere un’altra moglie” (art. 141).

Il divorzio presso gli Assiri
Bastava che il marito dicesse: «io la ripudio» e non le doveva alcun compenso.
Il divorzio nella tradizione ebraica.
L’istituto del ripudio restò immutato per duemila anni.
Solo in due circostanze l’uomo non poteva ripudiare la moglie.
Nel corso di oltre due millenni, da Abramo a Gesù, l’istituto del ripudio restò immutato. Bastava che una donna non trovasse più grazie agli occhi del marito, per essere ripudiata. Era sufficiente che il marito dicesse: «essa non è più mia moglie ed io non sono più suo marito» (Os 2, 4). A tale dichiarazione doveva seguire un documento scritto, un «libello» (cfr. Is 50, 1).
Così Deuteronomio (24, 1-4): “quando un uomo ha preso una donna ed ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di spiacevole, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa”.
L’espressione del Deuteronomio (24, 1-4) è molto generica ed in epoca rabbinica si discuteva molto sulla portata del testo. La scuola rigorista di Shammai ammetteva come causa di ripudio soltanto l’adulterio e la cattiva condotta, ma la scuola di Hillel si accontentava di qualsiasi ragione, anche futile, ad esempio se la donna avesse cotto male un piatto o se semplicemente un’altra donna piaceva di più. Già Eccli (25, 26) diceva al marito: «se tua moglie non obbedisce al dito ed all’occhio, separati da lei».
Il diritto dell’uomo a ripudiare la moglie decadeva soltanto in due circostanze: quando era dimostrata una falsa accusa dell’uomo di non aver trovato vergine la donna (Dt 22, 13-19) e quando il matrimonio era stato imposto per legge a seguito di violenza carnale (Dt 22, 28-29).
All’atto del ripudio il marito doveva redigere un «libello», che era l’atto del ripudio stesso. Questo documento serviva alla donna per potersi risposare.

Ma la donna, poteva anch’ella chiedere il divorzio?
“Allorché Salome, sorella di Erode, inviò una lettera di ripudio al suo sposo Kostabar, la sua azione fu considerata come contraria alla legge giudaica” (R. De Vaux, Le Istituzioni dell’Antico Testamento, pag. 45). Presso i Babilonesi la donna poteva divorziare dopo averne fatto richiesta ai giudici che dovevano accertare la colpevolezza del marito. Presso gli Assiri le donne non potevano chiedere il divorzio. La colonia giudaica di Elefantina, che aveva mescolato alle proprie anche tradizioni culturali egizie, ammetteva che il divorzio potesse essere richiesto dalla donna.
La concezione dell’indissolubilità del matrimonio
La concezione dell’indissolubilità del matrimonio compare con Malachia (2, 14-16): “nessuno tradisca la donna della sua giovinezza, perché io detesto il ripudio, dice il Signore d’Israele”.
Così in proposito Gesù (Mt 5, 31-32): “fu detto: chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto di ripudio; ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all’adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio”.
Così infine ancora Gesù (Mt 19, 1-9): “non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi […].”
Il divorzio oggi, nella concezione ebraica ortodossa
Nella concezione ebraica ortodossa sono ancora in vigore leggi per la separazione vecchie di duemila anni, che per le donne di oggi sono delle vere e proprie catene. La moglie non può chiedere la propria separazione: solo l’uomo può farlo. Le conseguenze di questa disposizione di legge sono in taluni casi inaccettabili: una donna sposata rimane legata al proprio marito anche quando questi risulta irreperibile.

Il divorzio nella concezione araba
Per quanto riguarda la tradizione pre-islamica, l’unica differenza rispetto a quella ebraica consisteva nel modo in cui veniva notificata alla donna la decisione del ripudio: non un libello, ma una formula pronunciata in presenza di due testimoni onorevoli o davanti ad un gruppo di notabili.
Con l’Islam migliorarono i costumi matrimoniali degli Arabi. In proposito, ad esempio, viene riportato il caso in cui fu la donna a chiedere il divorzio; questa interrogata dallo stesso Profeta, così giustificò la sua richiesta: «non mi lamento né della sua fede né del suo carattere, ma solo del suo fisico. Sollevando il lembo della mia tenda l’ho visto venire in compagnia di altri uomini. Era il più nero, il più brutto, il più sgraziato; Dio mio, mai la mia testa sarà più accanto alla sua sullo stesso cuscino; gli restituisco il giardino che mi ha regalato, ed anche un supplemento, se l’esige». Il Profeta sciolse il matrimonio.
La formula pronunciata dall’uomo per porre fine all’unione coniugale, «tu sei libera» intende anche la possibilità per la donna di risposarsi a suo grado. In tutti i casi di divorzio con mutuo consenso, il marito si separa dalla moglie prendendosi a carico per un periodo legale di tre mesi il suo mantenimento completo (cibo, vestiti, alloggio).
Se il divorzio è pronunciato giuridicamente, le condizioni della separazione dipendono dalla sentenza del giudice. Se è la donna ad esigere il divorzio per ragioni personali e legalmente non valide, essa è tenuta, se il marito ne fa una condizione, a rendergli ciò ch’egli le ha costituito come controdote o dono di nozze, o anche più, in ragione del pregiudizio morale e materiale che gli reca.

Domenico Casale, cardiochirurgo di professione e contadino per passione, esperto di mitologia e testi sacri multiculturali, scrittore